Art. 11

Dati per la classificazione dei prospetti

In vigore dal 14 mar 2019
Dati per la classificazione dei prospetti Nel fornire all'ESMA la copia elettronica di un prospetto approvato, dei relativi supplementi e delle condizioni definitive ove applicabile, l'autorità competente trasmette all'ESMA anche i pertinenti dati di accompagnamento per la classificazione dei prospetti, conformemente alle tabelle di cui all'allegato VII.
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