Art. 15

Diffusione della pubblicità

In vigore dal 14 mar 2019
Diffusione della pubblicità 1.   La pubblicità diffusa presso i potenziali investitori è modificata quando a) un supplemento al prospetto è successivamente pubblicato a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1129; b) il nuovo fatto significativo, errore o imprecisione rilevanti menzionati nel supplemento rendono sostanzialmente imprecisa o fuorviante la pubblicità diffusa in precedenza. Il primo comma non si applica dopo la chiusura definitiva del periodo di offerta pubblica o, se posteriore, dopo l'inizio della negoziazione su un mercato regolamentato. 2.   La pubblicità modificata di cui al paragrafo 1 è diffusa presso i potenziali investitori senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del supplemento al prospetto e contiene tutti i seguenti elementi: a) un chiaro riferimento alla versione inesatta o fuorviante della pubblicità; b) l'indicazione che la pubblicità è stata modificata in quanto contenente informazioni sostanzialmente inesatte o fuorvianti; c) una chiara descrizione delle differenze tra le due versioni della pubblicità. 3.   Fatta eccezione per quella diffusa oralmente, la pubblicità modificata a norma del paragrafo 1 è diffusa almeno mediante gli stessi mezzi con i quali è stata diffusa la pubblicità precedente.
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