Art. 35
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
1. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione in conformità all', paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione in conformità all', paragrafo 5, e agli del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e autorità di controllo delle frontiere cooperino con le autorità competenti designate a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto concerne le questioni di sicurezza e istituiscono appropriati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra loro, sfruttando al meglio le informazioni contenute nel sistema di segnalazione di eventi definito nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e nei sistemi di informazione definiti negli del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:945:oj#art-35