Art. 17

Documentazione tecnica

In vigore dal 12 mar 2019
Documentazione tecnica 1.   La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato. Essa contiene almeno gli elementi di cui alla parte 10 dell'allegato. 2.   La documentazione tecnica è preparata prima che il prodotto sia immesso sul mercato ed è continuamente aggiornata. 3.   La documentazione tecnica e la corrispondenza relativa alla procedura di esame UE del tipo o alla valutazione del sistema di qualità del fabbricante sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da tale organismo. 4.   Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di incaricare un organismo da essa ritenuto accettabile di condurre una prova a carico del fabbricante o dell'importatore, entro un determinato periodo, al fine di verificare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato applicabili a tale prodotto.
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