Art. 16

Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato, dell'etichetta di identificazione della classe di UAS e dell'indicazione del livello di potenza sonora

In vigore dal 12 mar 2019
Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato, dell'etichetta di identificazione della classe di UAS e dell'indicazione del livello di potenza sonora 1.   La marcatura CE è apposta sul prodotto, o sulla sua targhetta dei dati applicata al prodotto, in modo visibile, leggibile e indelebile; se ciò non è possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, è apposta sull'imballaggio. 2.   L'etichetta di identificazione della classe dell'UA è apposta sull'UA e sul suo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile e deve avere un'altezza minima di 5 mm. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato dell'etichetta di identificazione della classe o il simbolo grafico della stessa. 3.   Se del caso, l'indicazione del livello di potenza sonora prevista nella parte 14 dell'allegato deve essere apposta sull'UA, tranne qualora ciò non sia possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, e sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. 4.   L'apposizione della marcatura CE e, se del caso, dell'indicazione del livello di potenza sonora e dell'etichetta di identificazione della classe dell'UA avviene prima che il prodotto sia immesso sul mercato. 5.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell'allegato. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
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