Art. 27
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
In vigore dal 12 mar 2019
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
2. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
3. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato.
Storico versioni
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