Art. 27

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 12 mar 2019
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. 2.   Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione. 3.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato.
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Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati (Art. 27 Regolamento (UE) 2019/945) — Testo vigente | Portale Normativo