Art. 37
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non conforme sia ritirato o richiamato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Storico versioni
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