Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 12 mar 2019
Identificazione degli operatori economici 1.   Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. 2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma: a) per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto; b) per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:945:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione degli operatori economici (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/945) — Testo vigente | Portale Normativo