Art. 11
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 12 mar 2019
Identificazione degli operatori economici
1. Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:
a)
ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b)
ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma:
a)
per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto;
b)
per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
Storico versioni
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