Art. 12

Presunzione di conformità

In vigore dal 12 mar 2019
Presunzione di conformità Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.
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Presunzione di conformità (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/945) — Testo vigente | Portale Normativo