Art. 13

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 12 mar 2019
Procedure di valutazione della conformità 1.   Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando uno delle procedure seguenti con l'obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato. La valutazione della conformità contempla tutte le condizioni operative previste e prevedibili. 2.   Le procedure disponibili per effettuare la valutazione della conformità sono le seguenti: a) controllo interno della produzione, come indicato nella parte 7 dell'allegato, al momento di valutare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti 1, 5 o 6 dell'allegato, a condizione che il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per tutti i requisiti per i quali esistono tali norme; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui alla parte 8 dell'allegato; c) conformità in base alla piena garanzia di qualità di cui alla parte 9 dell'allegato, tranne nel caso in cui viene valutata la conformità di un prodotto considerato un giocattolo a norma della direttiva 2009/48/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:945:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo