Art. 9

Obblighi dei distributori

In vigore dal 12 mar 2019
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell'Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo. 2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che su tale prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA e l'indicazione del livello di potenza sonora e che il prodotto sia corredato dei documenti di cui all', paragrafi 7 e 8, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all', paragrafi 5 e 6, e all', paragrafo 3. I distributori si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all', non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato di competenza. 3.   Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all'. 4.   Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati. 5.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato.
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