Art. 7

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 12 mar 2019
Rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Tale mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: a) mantenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato o di un'autorità di controllo delle frontiere, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto; c) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato o le autorità di controllo delle frontiere, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato o i rischi per la sicurezza da essa derivanti.
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