Art. 5

Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti

In vigore dal 12 mar 2019
Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti 1.   I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali o beni materiali. 2.   Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono conformi al presente capo.
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