Art. 11 · Identificazione degli operatori economici

Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 12 mar 2019
Identificazione degli operatori economici 1.   Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. 2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma: a) per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto; b) per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
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