Art. 34

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 12 mar 2019
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente capo sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati. 2.   Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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