Art. 32

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

In vigore dal 12 mar 2019
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica: a) di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualità conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato; b) di qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità; d) a richiesta, delle attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto. 2.   Conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente capo e le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse categorie di UA o UAS, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità. 3.   Gli organismi notificati sono soggetti agli obblighi di informazione di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato.
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