Art. 9
Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche
In vigore dal 12 mar 2019
Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche
1. Se non sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (5), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli indicati nella colonna 4 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento.
2. Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato I, parte A, rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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