Art. 10

Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del presente regolamento

In vigore dal 12 mar 2019
Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del presente regolamento 1.   I prodotti di cui all'articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono commercializzati e vengono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono permettere a determinate condizioni che alcuni di questi prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali. 2.   Tali prodotti non possono essere detenuti senza un motivo legittimo da un produttore o da un commerciante e possono circolare unicamente se diretti a una distilleria, a una fabbrica di aceto, a un impianto che li utilizzi per usi o per prodotti industriali oppure a un impianto di eliminazione. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1 per identificarli meglio. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere alla distruzione dei prodotti. 4.   I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto purché siano conformi alle norme dell'Unione o nazionali in vigore prima di tale data.
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