Art. 8

Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio

In vigore dal 12 mar 2019
Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio 1.   Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione o mediante taglio solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste per l'ottenimento di un vino e sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento. Un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio di un vino bianco senza DOP o senza IGP con un vino rosso senza DOP o senza IGP. La disposizione di cui al secondo comma non esclude tuttavia un taglio del tipo ivi precisato se il prodotto finale è destinato alla preparazione di una partita (cuvée) quale definita nell'allegato II, parte IV, punto 12, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'elaborazione di vini frizzanti. 2.   È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino che è stato sottoposto alla pratica enologica di cui al punto 11.1 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento con un mosto di uve o con un vino che non è stato sottoposto a tale pratica enologica.
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