Art. 7

Definizione di «taglio»

In vigore dal 12 mar 2019
Definizione di «taglio» 1.   Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. 2.   Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto: a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino; b) il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso. 3.   Non si considera taglio: a) l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato; b) la dolcificazione.
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Definizione di «taglio» (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/934) — Testo vigente | Portale Normativo