Art. 7
Definizione di «taglio»
In vigore dal 12 mar 2019
Definizione di «taglio»
1. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.
2. Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:
a)
il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;
b)
il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.
3. Non si considera taglio:
a)
l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
b)
la dolcificazione.
Storico versioni
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