Art. 5
Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti
In vigore dal 12 mar 2019
Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti
In aggiunta alle pratiche enologiche e alle restrizioni di portata generale di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I del presente regolamento, le specifiche pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.
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