Art. 4

Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale

In vigore dal 12 mar 2019
Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale 1.   Ai fini sperimentali di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti dal suddetto regolamento o dal presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni, purché: a) le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 80, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento; c) all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione; d) il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 147, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico. 2.   I prodotti ottenuti con l'uso sperimentale di tali pratiche o trattamenti enologici possono essere immessi sul mercato di un altro Stato membro, purché lo Stato membro che ha autorizzato l'esperimento abbia precedentemente informato le autorità competenti dello Stato membro destinatario circa le condizioni di autorizzazione e i quantitativi oggetto dell'esperimento. 3.   Entro un periodo di tre mesi successivo allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione relativa all'esperimento autorizzato e al suo esito. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esito dell'esperimento. 4.   In funzione di tale esito lo Stato membro interessato può all'occorrenza presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare il proseguimento dell'esperimento, eventualmente su un quantitativo più elevato di prodotti rispetto a quello del primo esperimento, per un ulteriore periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro interessato presenta un fascicolo adeguato. La Commissione adotta una decisione in merito alla domanda secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).
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