Art. 2

Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol

In vigore dal 12 mar 2019
Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol Le superfici viticole di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell'appendice 1 del medesimo allegato e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire».
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