Art. 3
Pratiche enologiche autorizzate
In vigore dal 12 mar 2019
Pratiche enologiche autorizzate
1. Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative all'elaborazione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, sono stabilite nell'allegato I del presente regolamento.
La tabella 1 dell'allegato I, parte A, stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.
La tabella 2 dell'allegato I, parte A, stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.
2. La Commissione pubblica le schede del Codice di pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 2 della tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
3. L'allegato I, parte B, fissa i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini.
4. L'allegato I, parte C, fissa i limiti riguardanti il tenore di acidità volatile dei vini.
5. L'allegato I, parte D, fissa le norme relative alla pratica della dolcificazione.
Storico versioni
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