Art. 11
Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino
In vigore dal 12 mar 2019
Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino
Le operazioni autorizzate di cui all'allegato VIII, parte I, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano all'operazione nel suo insieme.
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