Art. 13
Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti
In vigore dal 12 mar 2019
Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti
1. Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.
3. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:
a)
8,0 % per la zona A;
b)
8,5 % per la zona B;
c)
9,0 % per la zona C I;
d)
9,5 % per la zona C II;
e)
10,0 % per la zona C III.
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