Art. 14
Eliminazione dei sottoprodotti
In vigore dal 12 mar 2019
Eliminazione dei sottoprodotti
1. I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (7), e all', paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (8).
2. Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.
3. Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.
4. I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:934:oj#art-14