Art. 7
Formato della domanda
In vigore dal 5 feb 2019
Formato della domanda
1. Il terzo assegna un numero di riferimento unico a ciascun documento facente parte della domanda che presenta all'autorità competente.
2. Il terzo inserisce nella sua domanda una spiegazione circostanziata per i requisiti del presente regolamento eventualmente considerati non pertinenti.
3. La domanda di cui all' è corredata di una lettera firmata da un membro dell'organo di amministrazione del terzo, attestante che:
a)
per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione della domanda le informazioni fornite sono corrette e complete;
b)
il richiedente non è né un'impresa regolamentata quale definita all', punto 4), della direttiva 2002/87/CE (5) né un'agenzia di rating del credito quale definita all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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