Art. 8
Misure supplementari
In vigore dal 31 gen 2019
Misure supplementari
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano le misure supplementari seguenti ai sensi, rispettivamente, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2:
a)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo offrano solo prodotti e servizi finanziari che per natura e tipo presentino un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e abbiano una bassa incidenza sull'esposizione al rischio del gruppo;
b)
provvedono a che gli altri soggetti dello stesso gruppo non si basino sulle misure di adeguata verifica della clientela prese da una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, ma attuino invece misure di adeguata verifica nei confronti di ogni cliente di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo che desideri avvalersi di prodotti o servizi di tali altri soggetti della stesso gruppo, anche se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/849;
c)
effettuano verifiche rafforzate, comprese, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza individui, valuti e gestisca efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
d)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo chiedano l'autorizzazione dell'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario per l'instaurazione e il mantenimento di rapporti d'affari a più alto rischio o per l'esecuzione di un'operazione occasionale a più alto rischio;
e)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino l'origine e, ove applicabile, la destinazione dei fondi da utilizzare nel quadro del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;
f)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo svolgano un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari, compreso un controllo rafforzato delle operazioni, fino a quando siano ragionevolmente certe di comprendere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato al rapporto d'affari;
g)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo condividano con essi le informazioni sottese a una segnalazione di operazione sospetta, sulla base delle quali si è appreso, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi di sospettare una tentata o avvenuta operazione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; fra tali informazioni possono figurare fatti, operazioni, circostanze e documenti su cui sono basati i sospetti, comprese informazioni personali nella misura in cui ciò è possibile ai sensi dell'ordinamento del paese terzo;
h)
svolgono un controllo continuo e rafforzato di tutti i clienti e, ove applicabile, di tutti i titolari effettivi dei clienti di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, noti per essere stati oggetto di segnalazioni di operazioni sospette da parte di altri soggetti dello stesso gruppo;
i)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo siano dotate di sistemi e di controlli efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette;
j)
provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo tengano aggiornati e conservino in luogo sicuro, il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile e in ogni caso almeno per la durata del rapporto d'affari, il profilo di rischio e le informazioni sull'adeguata verifica dei loro clienti.
Storico versioni
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