Art. 6
Trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri
In vigore dal 31 gen 2019
Trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri
Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti il trasferimento a uno Stato membro, ai fini di vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, dei dati relativi ai clienti di una succursale e filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:
a)
comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:
i)
il nome del paese terzo;
ii)
in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita il trasferimento di dati relativi ai clienti ai fini della vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo;
b)
effettuare verifiche rafforzate, compresi, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza attui effettivamente le politiche e procedure a livello di gruppo e che individui, valuti e gestisca in modo appropriato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c)
comunicare, su richiesta, i risultati delle verifiche di cui alla lettera b) all'autorità competente dello Stato membro d'origine;
d)
richiedere alla succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nello Stato membro di comunicare periodicamente all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario le informazioni rilevanti, fra cui almeno:
i)
il numero di clienti ad alto rischio e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle motivazioni di una tale classificazione, ad esempio lo status di persona politicamente esposta;
ii)
il numero di operazioni sospette individuate e segnalate e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto;
e)
mettere le informazioni di cui alla lettera d) a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:758:oj#art-6