Art. 7

Conservazione dei documenti

In vigore dal 31 gen 2019
Conservazione dei documenti 1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle specificate al capo V della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo: a) comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo: i) il nome del paese terzo; ii) in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849; b) determinare se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso del cliente e, ove applicabile, del suo titolare effettivo; c) provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo. 2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all', lettere da a) a c) e j). 3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui al paragrafo 2 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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