Art. 4

Condivisione e trattamento dei dati dei clienti

In vigore dal 31 gen 2019
Condivisione e trattamento dei dati dei clienti 1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti in seno al gruppo a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo: a) comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo: i) il nome del paese terzo; ii) in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo; b) provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti; c) provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo. 2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all', lettera a), o la misura supplementare di cui alla lettera c) di tale articolo. Se il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è di entità tale da richiedere altre misure supplementari, gli enti creditizi e gli istituti finanziari applicano una o più delle restanti misure supplementari di cui all', lettere da a) a c). 3.   Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo. 4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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