Art. 3

Valutazioni individuali del rischio

In vigore dal 31 gen 2019
Valutazioni individuali del rischio 1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare in modo appropriato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un rapporto d'affari o a un'operazione occasionale, limitando l'accesso alle informazioni rilevanti sui clienti e sulla titolarità effettiva oppure limitando l'uso di tali informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo: a) comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo: i) il nome del paese terzo; ii) in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un cliente; b) provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti; c) provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo. 2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione di tali fenomeni. Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all', lettera c), e una o più misure di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) di tale articolo. Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: a) provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza ponga fine al rapporto d'affari; b) provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza non effettui l'operazione occasionale; c) cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo. 3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:758:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazioni individuali del rischio (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/758) — Testo vigente | Portale Normativo