Art. 6

In vigore dal 31 gen 2019
1.   I prodotti provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono soggetti alle misure di cui all'. 2.   Anche i paesi riportati in appresso non sono soggetti alle misure di cui all': Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.
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