Art. 9

In vigore dal 31 gen 2019
Eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 in relazione ai prodotti specificati nell'allegato IV del presente regolamento sono riscossi definitivamente al livello di cui all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013.
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