Art. 1

In vigore dal 31 gen 2019
1.   Fatti salvi gli , il presente regolamento apre un contingente tariffario per le importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (definite mediante riferimento ai codici NC specificati nell'allegato I) e per ciascuno dei periodi specificati negli allegati IV.1 e IV.2. 2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione della categoria di prodotti 1, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV. 3.   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sono assegnati «per ordine di arrivo», sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione. 4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Alla termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito. 5.   Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Tale disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. 6.   Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, alle categorie di prodotti di cui all'allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25 % al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
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