Art. 2

In vigore dal 31 gen 2019
1.   L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale. 2.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.
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