Art. 5

In vigore dal 31 gen 2019
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV originarie di uno dei paesi specificati nell'allegato III non sono soggette alle misure di cui all'. 2.   Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV, l'allegato III.2 specifica i paesi di origine soggetti alle misure di cui all'.
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