Art. 3
Definizioni
In vigore dal 30 gen 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c)
«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all', paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e)
«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)
«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)
«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (15);
h)
«registro della flotta peschereccia unionale»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)
«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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