Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 gen 2019
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) i limiti di cattura per il 2019 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2020; b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli , nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD); c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all' per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo