Art. 29
Pesca con reti da circuizione
In vigore dal 30 gen 2019
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)
dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2019 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2019 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
—
le coste americane del Pacifico,
—
longitudine 150° O,
—
latitudine 40 N,
—
latitudine 40° S;
b)
dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2019 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
—
longitudine 96° O,
—
longitudine 110° O,
—
latitudine 4° N,
—
latitudine 3° S.
2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2019, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
a)
se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
b)
nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:124:oj#art-29