Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 gen 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti: a) pescherecci dell'Unione; b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo