Art. 5

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 30 gen 2019
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I. 2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all' e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e nelle relative disposizioni di applicazione.
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