Art. 14

Divieti

In vigore dal 30 gen 2019
Divieti 1.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti: a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4; b) pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque; c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; d) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; e) squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque; f) zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; g) squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; h) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; i) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; j) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14; k) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14; l) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque; m) le specie seguenti di razze Mobula in tutte le acque: i) diavolo di mare (Mobula mobular); ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei); iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica); iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni); v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee); vi) razza di Munk (Mobula munkiana); vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana); viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii); ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma); x) manta della barriera corallina (Mobula alfredi), xi) manta gigante (Mobula birostris); n) le specie seguenti di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque: i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata); ii) pesce sega nano (Pristis clavata); iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata); iv) pesce sega comune (Pristis pristis); v) pesce sega verde (Pristis zijsron); o) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a; p) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k; q) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10; r) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque; s) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo; t) razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10; u) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12; v) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA; w) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
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Divieti (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/124) — Testo vigente | Portale Normativo