Art. 4

Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza all'interno dell'Unione

In vigore dal 16 gen 2019
Uniformare la frequenza minima dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza all'interno dell'Unione 1.   Un sito e, se del caso, gli altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono sottoposti ad almeno un controllo ufficiale oltre a quello di cui all' se costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all', paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o che sono stati situati in un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, e che potrebbero essere infestati dall'organismo nocivo a causa del quale era stata stabilita tale area delimitata. Il suddetto controllo ufficiale supplementare è effettuato in un momento il più vicino possibile a quello in cui le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono spostati fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto di detta area delimitata. 2.   Nell'eseguire i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, le autorità competenti valutano i seguenti elementi: a) il rischio che le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti rechino il pertinente organismo nocivo; b) il rischio della presenza di potenziali vettori di tale organismo nocivo, tenendo conto dell'origine o della provenienza all'interno dell'Unione delle partite, del grado di suscettibilità delle piante all'infestazione e del rispetto da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento delle altre misure adottate per l'eradicazione o il contenimento dell'organismo nocivo.
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