Art. 2

Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

In vigore dal 16 gen 2019
Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all', qualora il rischio lo richieda, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) maggiori rischi fitosanitari per la specifica famiglia, genere o specie delle piante o dei prodotti vegetali prodotti in tali siti e, se del caso, in altri luoghi, per i quali è necessario più di un controllo a causa della biologia dell'organismo nocivo o delle condizioni ambientali; b) rischi fitosanitari connessi all'origine o alla provenienza all'interno dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti; c) numero di cicli di produzione in un anno; d) precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625; e) infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.
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