Art. 1
Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
In vigore dal 16 gen 2019
Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi di tali organismi.
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