Art. 1

Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

In vigore dal 16 gen 2019
Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi di tali organismi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:66:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/66) — Testo vigente | Portale Normativo