Art. 3
Ridurre la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
In vigore dal 16 gen 2019
Ridurre la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
Le autorità competenti possono ridurre la frequenza dei controlli ufficiali di cui all' ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'operatore professionale ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
l'autorità competente ha concluso che tale piano è stato efficace nel ridurre i rischi fitosanitari pertinenti e che l'operatore professionale in questione ha rispettato le disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
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