Art. 6

Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno

In vigore dal 16 gen 2019
Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali controlli comprendono il controllo di cui all'articolo 98, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:66:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo