Art. 7
Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno
In vigore dal 16 gen 2019
Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno
Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all', qualora il rischio lo richieda, tenendo conto di almeno uno dei seguenti elementi:
a)
maggiori rischi fitosanitari connessi alla presenza degli organismi nocivi nel territorio dell'Unione;
b)
il materiale da imballaggio di legno, altre piante, altri prodotti vegetali o altri oggetti sono stati oggetto di intercettazioni di organismi nocivi;
c)
precedenti di conformità dell'operatore professionale alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
d)
infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.
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